L’ecobonus del 110% a chi cambia caldaie e infissi.

15-05-2020



Diciotto mesi per rendere le nostre case più efficienti e sicure senza spendere nulla. Il superbonus del 110% si presenta come un’occasione da non perdere. Però ci sono regole stringenti e comunque il bonus non è per tutti. Chi ha diritto Le opere devono riguardare, condomini o unità immobiliari indipendenti, non in costruzione, che siano prima casa e potranno usufruire del bonus le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni: fanno eccezione gli interventi compiuti dagli Iacp o da imprese e cooperative che hanno finalità sociale. Significa quindi che se si possiede una villetta che si utilizza come casa di vacanza o la si affitta non si ha diritto al bonus, se la seconda casa è in condominio invece sì. I tempi I diciotto mesi indicati sono quelli che intercorrono tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021. Nonostante l’apparenza, i tempi non sono larghi perché le opere di coibentazione e ancor di più quelle di consolidamento antisismico sono di lunga durata e in molte regioni d’Italia d’inverno difficilmente si possono effettuare. Inoltre per ancora qualche tempo potrebbe porsi il problema di assemblee condominiali impossibili con la presenza fisica. Come accade per gli altri bonus, si adotterà il criterio di cassa: l’agevolazione fiscale quindi sarà calcolata sulle somme saldate appunto tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. A chi rivolgersi Sono agevolate le opere di coibentazione dell’edificio che riguardino oltre il 25% dell’intonaco, con un tetto di 60mila euro per ogni unità immobiliare. Limite di 30mila euro per unità per la sostituzione in condominio degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno della classe A. Sempre 30mila euro per la sostituzione nelle case unifamiliari degli impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria. Le cifre si riferiscono alle singole categorie di intervento. Condizione necessaria è che i lavori apportino un miglioramento di almeno due classi energetiche o che in alternativa il miglioramento sia il massimo tecnicamente raggiungibile. Gli interventi dovranno essere comunicati all’Enea. Hanno diritto al superbonus anche gli impianti fotovoltaici, con tetto massimo di spesa di 48mila euro per edificio purché l’intervento sia effettuato contestualmente alle altre opere agevolate. Rientrano infine anche tutti gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’ecobonus attualmente in vigore (come schermi solari, infissi ecc) sempre però se effettuati insieme a lavori o installazioni che diano diritto al superbonus.